Problemi, soluzioni e adempimenti nelle Triangolazioni semplificate.
Un impresa italiana intende acquistare da un’impresa tedesca un bene (ad esempio un semilavorato) al fine di poterlo rivendere ad un’azienda spagnola… Quello che, a prima vista, potrebbe apparire come l’inizio di un racconto divertente e un po’ banale rappresenta invece un tipo di transazione economica molto frequente e che può ingenerare dubbi applicativi, oltreché teorici.

Vediamo, dunque, quali sono gli elementi strutturali di quella che viene comunemente definita “triangolazione semplificata” e che caratterizzano il caso di cui si è accennato:- sono presenti tre operatori economici, tutti soggetti passivi d’imposta (vale a dire titolari di partita IVA);
Tali soggetti possono essere così definiti:
Promotore della triangolazione (nel nostro esempio è l’impresa italiana), vale a dire il soggetto che genera la triangolazione ed effettua due transazioni, una di acquisto (dal primo cedente, Germania) e una di vendita (nei confronti del secondo acquirente, Spagna).
Primo cedente (nel nostro esempio si tratta dell’impresa tedesca), cioè il fornitore materiale del bene.
Secondo acquirente o Destinatario finale della merce (nel nostro esempio è l’impresa spagnola), vale a dire colui che riceve materialmente la merce acquistata dal Promotore.
- i soggetti in questione operano ciascuno in un paese differente appartenente all’Unione Europea;- il bene oggetto di compravendita viene materialmente trasportato dal primo Paese (Germania) nello Stato membro dove è registrato il destinatario finale (Spagna), sebbene vi sia stato un doppio trasferimento della proprietà: dal Primo cedente al Promotore e da quest’ultimo al Destinatario finale.
Gli adempimenti degli operatori
Una volta sintetizzati gli elementi basilari che caratterizzano le operazioni di compravendita nelle ipotesi di Triangolazioni comunitarie semplificate, passiamo ora a definire quelli che sono gli adempimenti essenziali che gli operatori economici coinvolti sono tenuti a svolgere.
In proposito viene in aiuto la Direttiva UE n. 111 del 14 dicembre 1992, la quale istituisce il sistema semplificato del quale trattasi e che si applica, appunto, in presenza dei dati sopra esemplificati.
Ebbene, in base a tale regolamentazione, il promotore della triangolazione può designare l’acquirente finale come responsabile per il pagamento dell’IVA nello Stato membro di destinazione.
Il Fornitore (o primo cedente) effettua, dunque, cessioni intracomunitarie non imponibili nei confronti del promotore, il quale, da un lato, non deve integrare con IVA le fatture di acquisto e, dall’altro lato, effettua una cessione intracomunitaria non imponibile nei confronti del proprio cliente designato per il pagamento dell’imposta nello Stato di arrivo dei beni.
Si riportano di seguito, in maniera analitica, quelli che sono i singoli adempimenti a carico di ciascuno degli operatori coinvolti nell’operazione di triangolazione semplificata:
- Adempimenti DE-primo cedente:
o deve fare fattura non imponibile nei confronti del suo cliente italiano IT (art. 41 D.L. n. 331/93), con indicazione del suo codice identificativo e consegna pe conto suo in Spagna. Ai sensi dell’art. 46, co. 2 DL 331/93 deve essere indicato in fattura che si tratta di operazione triangolare con consegna dei beni al soggetto ES;
o registra la fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, specificando che si tratta di operazione non imponibile, nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 DPR n. 633/72), secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
o compila e presenta il modello Intrastat 1-bis (cessioni di beni): entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria; indicando nelle colonne 2 e 3 il codice ISO e il numero identificativo dell’operatore italiano. Nella colonna 12 (solo se l’operatore presenta i modelli con cadenza mensile) indica come paese di destinazione la sigla ES.
- Adempimenti IT- promotore della triangolazione:
o deve integrare e registrare la fattura ricevuta dall’operatore tedesco DE senza esporre l’IVA, a norma dell’art. 40 co. 2 DL 331/93;
o annotare la fattura intracomunitaria nel registro delle fatture emesse (di cui all’articolo 23 DPR n. 633/72), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, e con riferimento al mese precedente. L’annotazione nel registro degli acquisti (di cui all’articolo 25 DPR n. 633/72) non è, invece, obbligatoria non essendo possibile esercitare la detrazione;
o emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, co.1, lett. a) DL 331/93 nei confronti del soggetto spagnolo ES entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ,designandolo sulla fattura quale debitore d’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in Spagna (art. 46, co. 2 DL 331/93);
o compila il modello INTRA-2bis (acquisti di beni) solo ai fini fiscali dalla colonna 1 alla 7, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria, indicando quale fornitore (DE);
o compila e il modello INTRA-1bis (cessione di beni): entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria, indicando quale cessionario (ES).
- Adempimenti ES-secondo acquirente:
o riceve la fattura senza addebito d’imposta dal promotore italiano IT che lo designa espressamente quale responsabile del pagamento dell’imposta in Spagna;
o integra la fattura ricevuta da IT: deve, quindi, numerare e integrare la fattura intracomunitaria emessa da IT, indicando il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota propria dei beni; successivamente annota la fattura del registro delle vendite e degli acquisti;
o compila il modello INTRA-2bis (acquisti di beni) indicando nella colonna 2 e 3 la sigla e il numero di identificazione del promotore italiano, e se compila il modello con cadenza mensile, indica nella colonna 13 la sigla DE quale Paese di provenienza.
Occorre sottolineare che gli adempimenti indicati vengono praticati in ipotesi di operazioni “intracomunitarie”, per le quali – come visto – si applica la Direttiva UE n. 111 del 14 dicembre 1992.
È ovvio, dunque, come laddove la triangolazione avvenga fra soggetti dei quali almeno uno risulti extracomunitario (operi, cioè, ad es. in Svizzera, Albania, Cina, ecc.), le semplificazioni operative di cui alla suddetta Direttiva non si applicano.
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