Il consumatore medio è spesso portato a confrontare la convenienza dei finanziamenti bancari in base al tasso di interesse proposto. Un contratto di finanziamento con un tasso d’interesse all’8% viene normalmente considerato più vantaggioso rispetto ad un altro con un tasso del 9%. Tuttavia il tasso d’interesse non è l’unico parametro da dover considerare per una corretta verifica del costo del denaro preso in prestito.
Esiste in effetti un indicatore più preciso e puntuale del costo del denaro: il TAEG.
Grazie al TAEG, i consumatori dovrebbero essere posti nelle condizioni di poter scegliere in maniera sicura quello che è il credito più adatto a loro: tanto è più basso è il TAEG pubblicizzato, tanto più “economico” è il finanziamento.
Ma cosa succede se questo indicatore sintetico di costo non riporta in maniera chiara e trasparente il costo effettivo del denaro erogato dagli istituti finanziari?
Le conseguenze possono essere molto gravi (per le banche) ed è dunque bene che i consumatori siano a conoscenza dei loro diritti e delle loro possibilità.
In particolare, allorché il TAEG pubblicizzato in contratto risultasse sottodimensionato rispetto a quello effettivamente praticato, intervengono le norme di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 125 bis del Testo Unico Bancario, applicabili in materia di credito al consumo. In base a tali disposizioni, nel momento in cui alcuni costi vengano omessi dal calcolo del costo complessivo del credito, non venendo inclusi nel TAEG, risulterà nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla sarà dovuto per tale titolo, ma anche nulla sarà la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo.
In questi casi, la legge prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (“il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”) (ABF, Decisione n. 1430 del 18 Febbraio 2016. Cfr. anche ABF Collegio di Coordinamento, decisione del 16 maggio 2018 n. 18832).
In parole semplici, in caso di TAEG non veritiero, il finanziamento dovrà essere ricalcolato con TAEG pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Alla luce delle suddette norme di legge, risulta pacifico in giurisprudenza come - in ipotesi di errata indicazione del predetto indice ISC/TAEG relativamente ai contratti di credito al consumo (regolati nel D.lgs. n. 385/1993, capo II del Titolo VI, dedicato relativo al “credito ai consumatori”) - effetto certo e automatico sia la nullità ex art. 125 bis T.U.B. delle clausole illegittime ed applicazione, in forza dei commi 6 e 7, dei tassi sostitutivi BOT.
Si vedano, in proposito la sentenza n. 34 del 09.01.2018 del Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri; Tribunale Roma, Sezione 17 civile Ordinanza 23 febbraio 2018; Tribunale di Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832 - G.U. Tombesi. Tale giurisprudenza dà per pacifica ed appurata la sanzione della nullità ex art. 125 bis T.U.B. ed applicazione, in forza dei commi 6 e 7, dei tassi sostitutivi BOT nell’ambito del credito al consumo).
In sintesi, dunque, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all’art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l’altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Ne consegue come in tali casi (non infrequenti), gli interessi possano essere ridotti in maniera decisamente considerevole. Gli interessi già versati verranno, in tali casi, o rimborsati oppure imputati a capitale, a seconda delle circostanze e/o della scelta del consumatore.

Quanto detto è particolarmente rilevante allorché il debitore sia stato posto in mora dalla banca o, peggio, stia subendo un’azione di recupero attraverso decreto ingiuntivo per un finanziamento risolto per inadempimento. In tali ipotesi, un corretto ricalcolo del TAEG può fare davvero la differenza.
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