L’Ordinanza della Regione Puglia del 23 aprile 2021 consente agli alunni pugliesi di scegliere la DAD fino al termine dell’anno scolastico. Tale provvedimento è però contrario alla normativa nazionale. Ecco perché.
A cura di Antonio Manco - avvocato tributarista
Con Ordinanza n. 121 del 2021 del 23 aprile 2021, la Regione Puglia ha fissato le regole valide per gli istituti scolastici, a partire dal 26 aprile 2021 e sino al termine dell'anno scolastico, per ciò che concerne la didattica degli studenti pugliesi, sia a distanza che in presenza.

Come si evince dal sito della Regione, “La norma ha l'obiettivo di ridurre al minimo le occasioni di contatto interpersonale negli ambienti chiusi”.
Sono tuttavia molte le perplessità riguardanti la legittimità dell’Ordinanza in questione. Essa, in particolare, confligge – nonostante le prime apparenze – con la normativa nazionale prevista dal D.L. del 22 aprile 2021, n.52.
Vediamo, dunque, in che senso il provvedimento normativo regionale risulti illegittimo.
L’Ordinanza pugliese stabilisce che “In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza ”.
In altre parole, l’Ente regionale consente alle famiglie pugliesi di richiedere la DAD in luogo della normale didattica in presenza presso le aule scolastiche; in ragione di tali richieste, pertanto, le scuole saranno tenute a garantire agli alunni la didattica da remoto. Ciò significa che gli studenti che lo vorranno potranno continuare a frequentare le lezioni da casa, ciò fino al termine dell’anno scolastico.
Tale previsione è stabilita – in base alla norma regionale – quale “applicazione della possibilità di deroga” stabilita dal decreto legge nazionale.
Non è però affatto vero, al contrario di quanto suggerito dal dato letterale di cui all’Ordinanza n. 121/2021, che la suddetta deroga prevista dalla Regione Puglia sia effettivamente conforme al disposto del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.
Andiamo, quindi, ad analizzare la normativa nazionale, per poi verificare se effettivamente la norma della Regione risulti ad essa conforme.
L’articolo 3 c.1 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore) prevede:
“1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”.

Andando ad analizzare la prima parte del predetto articolo, se ne ricavano i seguenti principi:
Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia …., dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché - almeno per il 50% della popolazione studentesca - delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2.
In base alle previsioni del comma 2, essendo la Regione Puglia in zona arancione a partire dal 26 aprile, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché, nella zona arancione, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
La seconda parte dell’art. 3 comma 1 prevede invece che:
Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.
La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”.
In base alla normativa nazionale, dunque, la Regione Puglia avrebbe dovuto:
adottare motivatamente dei provvedimenti di deroga all’art. 3 comma 1 del DL 52/2021 solo dopo aver sentito le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità avrebbe dovuto;
attestare e dimostrare la presenza di casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
Ed invece, dalla lettura dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021 se ne desume che:
non risulta alcuna verifica di casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuti alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
la Regione Puglia non risulta aver sentito le competenti autorità sanitarie circa la necessità di deroga prevista dal DL 52/2021;
non si evince alcun rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, visto che tutte le scuole pugliesi, in maniera indiscriminata ed in totale autonomia, ovvero attraverso un presunto coordinamento regionale affidato all’ordinanza di cui trattasi, non applicheranno la normativa nazionale;
nell’ordinanza non è mai inserita la previsione “in deroga all’art. 3 c. 1 seconda parte del DL 53/2021”;
è al contrario più volte richiamato il fatto che “l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore)”.
si evince che “In applicazione della possibilità di deroga (ossia la deroga è una possibilità e non un fatto derivante dall’ordinanza - ndr) prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza”.
Per quanto detto, l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121/2021 risulta incompatibile con le norme previste da D.L. del 22 aprile 2021, n.52. Infatti, nonostante l'ambiguità del dettato normativo regionale (che solo formalmente si dichiara fedele alle disposizioni nazionali), esso si contrappone in maniera frontale, diretta ed ingiustificata con i limiti posti dall’articolo 3 c.1 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 521.
Non sussistono, in altre parole, i presupposti affinché la Regione conceda alle famiglie l’opzione di richiedere agli istituti scolastici – e dunque di imporre a questi ultimi – la didattica a distanza per gli alunni pugliesi.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti per l’impugnazione dell’Ordinanza stessa dinanzi alla competente Autorità amministrativa. Si pone, inoltre, il grosso problema se gli istituti scolastici – tenuti ad applicare la normativa nazionale – debbano disapplicare l’Ordinanza regionale, essendo quest’ultima incompatibile con il decreto legge 52/2021.

Da ultimo preme rilevare come un tale provvedimento, quale quello regionale in commento, risulti lesivo del fondamentale diritto all’istruzione degli studenti. È stato infatti dimostrato come la didattica a distanza costituisca un espediente del tutto inadeguato per garantire la corretta formazione degli alunni, soprattutto di quelli più svantaggiati. Oltretutto la scelta di non tornare a scuola, da parte dei singoli ragazzi, è spesso condizionata – più che da ragioni di tutela della salute pubblica – da scelte opportunistiche volte ad evitare la vigilanza diretta da parte degli insegnanti nonché dalla maggior facilità di aggirare controlli e verifiche, il tutto a discapito di una seria ed esigente attività didattica. Di tali serie problematiche appare oggi più consapevole il legislatore nazionale, il quale, con il decreto legge n. 52/2021, ha giustamente posto limiti rigorosi alla possibilità di accedere alla didattica digitale da parte degli istituti scolastici. Con la propria Ordinanza n. 121/2021, invece, la Regione Puglia aggira tali limiti senza peraltro alcun valido fondamento e lasciando alle scuole ed alle famiglie – invero pilatescamente – decisioni decisamente gravi per il futuro dei giovani.
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