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La responsabilità della Banca nella valutazione del merito creditizio

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Il Tribunale di Lecce, 10 Ottobre 2022, ha omologato il piano del consumatore, rigettando l'opposizione proposta sotto il profilo della meritevolezza dall'ente finanziatore “dovendosi considerare la conoscenza di tale indebitamento da parte dello stesso creditore, alla luce delle risultanze documentali in atti, che fanno ritenere come lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno del medesimo, potesse essere a conoscenza degli Istituti Finanziatori attraverso la semplice interrogazione della banca dati pubblica Crif. Invero, il ceto creditorio non risulta esente da profili di responsabilità ai sensi dell'art. 124 bis TUB, a mente del quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". In capo all'ente finanziatore, dunque, vi è l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento”.


Il Tribunale Rimini, 1 Marzo 2019, Est. Silvia Rossi, ha omologato il piano del consumatore rigettando l'opposizione proposta sotto il profilo della meritevolezza dall'ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito).



"Dall’analisi della documentazione eseguita dall’OCC, emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l'istituto di credito, il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell'art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, per cui l'ente ha il dovere di valutare dettagliatamente la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

  

Il Tribunale di Napoli Nord, 21.12.2018, ha sul punto stabilito che “l’art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediaria, quindi, nessuna violazione di regale precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante". Nell'indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca peraltro anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che all’ 68 comma 3 prevede che l’OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, e, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.

 

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