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Triangolazioni comunitarie semplificate: promotore identificato ai fini IVA in più Stati membri

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Un’azienda italiana(IT1), identificata ai fini IVA sia in Italia che in Spagna, decide di comprare un bene, utilizzando la partita IVA posseduta in Spagna, da un fornitore italiano(IT2), al fine di rivenderlo al suo cliente francese (FR). Quest’operazione è un esempio di triangolazione comunitaria in cui il promotore, ossia l’azienda italiana, ha aperte due partite IVA, una in Italia, paese di provenienza del bene, e l’altra in un altro paese comunitario, Spagna.


Per triangolazione comunitaria semplificata si intende un’operazione caratterizzata dai seguenti elementi:

sono presenti tre operatori economici, tutti soggetti passivi d’imposta (vale a dire titolari di partita IVA); tali soggetti possono essere così definiti:- Promotore della triangolazione, vale a dire il soggetto che genera la triangolazione ed effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita.- Primo cedente, cioè il fornitore materiale del bene.- Secondo acquirente o Destinatario finale della merce, vale a dire colui che riceve materialmente la merce acquistata dal Promotore.- I soggetti in questione operano ciascuno in un paese differente appartenente all’Unione Europea;- il bene oggetto di compravendita viene materialmente trasportato dal primo Paese, nello Stato membro dove è registrato il destinatario finale, sebbene vi sia stato un doppio trasferimento della proprietà: dal Primo cedente al Promotore e da quest’ultimo al Destinatario finale.Partendo dal esempio esposto, ci domandiamo cosa succede se il promotore ( nel nostro caso, IT1) è identificato ai fini IVA in più Stati, uno dei quali è il paese di partenza dei beni. In merito a questa domanda, la Corte di giustizia afferma che, allorché un acquirente sia identificato ai fini IVA in più Stati membri, deve tenersi conto soltanto del numero di identificazione IVA con cui ha effettuato l’acquisto intracomunitario per valutare se sussiste la condizione, di cui all’art. 141, lett. c), della Direttiva IVA, per ricorrere al meccanismo semplificato della triangolazione comunitaria. In particolare la lett. c) dell’art 141 prevede che i beni acquistati dal promotore siano direttamente spediti o trasportati “a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva”.Risulta, quindi, che l’operazione esposta nel caso presentato, può ricorrere alla semplificazione della triangolazione comunitaria perché il nostro promotore, IT1, utilizza la partita IVA posseduta in Spagna.


Quando non è ammissibile la triangolazione comunitaria semplificata?

Un soggetto passivo italiano con rappresentanza fiscale in Spagna, utilizza tale posizione IVA nel ruolo di promotore di una triangolare, acquistando beni dalla Francia da un soggetto passivo che li spedisce direttamente in Italia al cliente finale.In tale schema, si resta al di fuori della disciplina della triangolazione comunitaria, perché le condizioni dell’articolo 141, lett. a) ed e), della Direttiva prevedono espressamente che il soggetto intermedio non deve essere stabilito nello Stato membro di destinazione.Dunque, per ricorrere alle triangolazioni comunitarie semplificate, bisogna aggiungere agli elementi esposti all’inizio, anche i seguenti:- il promotore non deve essere stabilito nello stesso Paese del destinatario finale;- il promotore può essere stabilito e identificato ai fini IVA nel Paese di origine dei beni, a patto che, per la triangolazione comunitaria, utilizzi la partita IVA aperta in un altro Stato membro.

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