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Triangolazioni improprie con intervento di soggetto extracomunitario: Casi e obblighi dei soggetti

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Le triangolazioni improprie sono caratterizzate dalla presenza di un operatore extracomunitario.

In seguito andremo ad analizzare alcuni casi semplici e spiegheremo gli obblighi che ciascun operatore (primo cedente, promotore della triangolazione e destinatario finale) deve adempiere.


A) Triangolazione tra due italiani e un soggetto extracomunitario

1° CASO: IT1, primo cedente, vende a ExtraUE1, promotore della triangolazione, che vende a IT2, destinatario finale. I beni viaggiano da IT1 a IT2.

- IT1 emette fattura con IVA a ExtraU1, in quanto i beni non escono dal territorio nazionale;

- IT2 riceve la fattura di ExtraUE1 ed emette autofattura art. 17 c. 2 DPR 633/72 con l’Iva italiana, registrandola sia in acquisti che in vendite;

2° CASO: IT1, primo cedente, vende a IT2, promotore della triangolazione, che vende a ExtraUE1, destinatario finale . I beni viaggiano da IT1 a ExtraUE1 (triangolazione all’esportazione).

- IT1 emette fattura a IT2 Non Imp. Art. 8 c. 1 lett. a), in quanto il trasporto o spedizione dei beni al di fuori del territorio dell'Unione Europea è a cura del cedente nazionale. In questo caso il documento di esportazione è emesso a nome del cessionario/cedente nazionale IT2;

- IT2 emette fattura a ExtraUE1 Non Imp. Art. 8, essendo un’esportazione triangolare;

3° CASO: ExtraUE1, primo cedente, vende a IT1, promotore della triangolazione, che vende a IT2, destinatario finale. I beni viaggiano da ExtraUE1 a IT2.

- IT1 emette fattura nei confronti di IT2 fuori campo IVA art. 7-bis DPR 633/72;

- IT2 assolve l’IVA in dogana all'atto dell'importazione;


B) Triangolazione tra un italiano e 2 soggetti extracomunitari

1° CASO: IT1, primo cedente, vende a ExtraUE1, promotore della triangolazione, che vende a ExtraUE2, destinatario finale. I beni viaggiano da IT1 a ExtraUE2.

- IT1 emette fattura di esportazione Non imponibile articolo 8 DPR n. 633/72.

2° CASO: ExtraUE1, primo cedente, vende a IT1, promotore della triangolazione, che vende a ExtraUE2, destinatario finale. I beni viaggiano da ExtraUE1 a ExtraUE2.

- IT1 riceve una fattura da parte di ExtraUE1 senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 DPR 633/72;

- IT1 emette fattura nei confronti di ExtraUE2 fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis DPR 633/72 in quanto i beni al momento della cessione si trovano fuori dal territorio nazionale;

3° CASO: ExtraUE1,primo cedente, vende a ExtraUE2, promotore della triangolazione, che vende a IT1,destinatario del bene. I beni viaggiano da ExtraUE1 a IT1.

- IT1 assolve l'imposta in dogana al momento dell'importazione dei beni da ExtraUE1;

IT1 registrerà sul registro IVA acquisti la bolla doganale di importazione, mentre la fattura del fornitore ExtraUE2 sarà registrata in contabilità generale per evidenziare il debito nei confronti del fornitore ExtraUE2;

C) Triangolazione tra un italiano (IT1), un soggetto comunitario (UE1) ed un soggetto extracomunitario (ExtraUE1)

1° CASO: IT1, primo cedente, vende a UE1, promotore della triangolazione, che vende a ExtraUE1, destinatario finale. I beni viaggiano da IT1 a ExtraUE1 (esportazione).

- IT1 emette fattura a UE1 Non Imp. Art. 8 c. 1 lett. a) essendo assimilata ad una esportazione (se IT1 cura il trasporto);

- se invece IT1 consegna la merce in Italia a UE1 che cura l’esportazione, IT1 emette fattura art. 8 c. 1 lett. b), ma però occorre rispettare le condizioni poste dall’art. 8/633 (esportazione nei 90 giorni, ovvero sulla base della sentenza Corte Giustizia UE del 19.12.2013 anche dopo, purché si sia in grado di dimostrare l’invio all’estero);

- se infine IT1 consegna la merce in Italia a ExtraUE1, IT1 deve emettere fattura a UE1 con Iva italiana 22%;

2° CASO: IT1, primo cedente, vende a ExtraUE1, promotore della triangolazione, che vende a UE1, destinatario finale. I beni viaggiano da IT1 a UE1.

- IT1 non effettua una cessione intracomunitaria in quanto il suo cliente ExtraUE1 non è un soggetto IVA comunitario;

- IT1 non effettua un'esportazione ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72 perché la merce non esce dal territorio comunitario in quanto è diretta in UE1;

- La cessione si configura quindi come un'operazione interna in quanto il bene ai sensi dell'art. 7-bis DPR 633/72 al momento di effettuazione dell'operazione si trova da IT1. Il fornitore IT1 deve emettere nei confronti del cliente ExtraUE1 una fattura con IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 38 bis2 DPR 633/72;

3° CASO : UE1, primo cedente, vende a IT1, promotore della triangolazione, che vende a ExtraUE1, destinatario finale. I beni viaggiano da UE1 a ExtraUE1.

- IT1 non effettua un acquisto intracomunitario da UE1, in quanto il bene viene consegnato in un Paese Extra Ue;

- IT1 effettua una cessione fuori campo IVA in Italia, trattandosi di beni che si trovano in UE1 al momento della cessione (art. 7-bis DPR 633/72);

- IT non compila l'elenco Intrastat per l'acquisto da UE1 in quanto non effettua un acquisto intracomunitario ma un acquisto e una cessione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis DPR 633/72;

4° CASO: ExtraUE1, primo cedente, vende a IT1, promotore della triangolazione, che vende a UE1, destinatario finale. I beni viaggiano da ExtraU1 a UE1.

- IT1 effettua un acquisto da fornitore ExtraUE1 fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7- bis co.1 del DPR 633/72 in quanto la merce all'atto dell'effettuazione dell'operazione non esiste fisicamente in Italia: registra la fattura del fornitore ExtraUE1 solo in contabilità generale come documento di costo;

- IT1 non effettua una cessione intracomunitaria nei confronti del suo cliente UE1, in quanto la merce non parte da uno Stato membro. Pertanto IT1 emette fattura fuori campo iva ai sensi dell'art. 7-bis co.1 DPR 633/72, indicando sulla stessa, in base alle disposizioni dettate dal nuovo art. 21 co. 6 bis lett. a) in vigore dal 1° gennaio 2013 "inversione contabile";

- IT1 non compila il modello Intrastat;

- UE1 effettua nel proprio paese un'importazione. L'operazione doganale in UE1 deve essere espletata sulla base della fattura emessa da IT1 a UE1;

- IT1 deve esaminare la normativa fiscale e doganale in ExtraUE1 e UE1 per verificare il comportamento richiesto in questi Paesi;

5° CASO: UE1, primo cedente, vende a ExtraUE1, promotore della triangolazione, che vende a IT1, destinatario finale. I beni viaggiano da UE1 a IT1.

- IT1 emette un'autofattura ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72 per la fattura ricevuta da ExtraUE1, registrandola sia nel registro acquisti che in quello delle vendite;

- L'operatore ExtraUE1 onde evitare di rimanere inciso di imposta in UE1 dovrebbe:

a) nominare un rappresentante fiscale in UE1: in tal caso IT1 effettua un acquisto Intracomunitario

b) nominare un rappresentante fiscale in Italia: in tal caso IT1 acquista dal rappresentante fiscale con il reverse charge;

c) nominare un rappresentante fiscale in un altro Paese UE: in tal caso diventa una classica triangolazione comunitaria.

6° CASO: ExtraUE1, primo cedente, vende a UE1, promotore della triangolazione, che vende a IT1, destinatario finale. I beni viaggiano da ExtraUE1 a IT1.

- UE1 emette fattura ad IT1 senza applicazione di IVA del UE1;

- IT1 non integra la fattura, perché assolve l’IVA italiana in dogana all’atto dello sdoganamento;

- Se lo sdoganamento venisse effettuato da UE1, esso dovrebbe nominare un rappresentante fiscale in Italia il quale emetterebbe fattura senza IVA e IT1 applicherebbe il reverse charge;


I suddetti adempimenti vengono applicati solo per le triangolazioni extracomunitarie secondo la Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994.

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