E' quanto previsto da alcuni emendamenti al DL Liquidità già approvati alla Camera: in caso di difetto di provvista è stata stabilita la generale sospensione di protesti, informative al Prefetto e segnalazioni in CAI
A cura di Antonio Manco - avvocato tributarista
Protesti di assegni e cambiali sospesi fino al 31 agosto 2020.
E' stato infatti prolungato il periodo di stop alle conseguenze negative di titoli scoperti o emessi senza autorizzazione.
È quanto previsto da alcuni emendamenti approvati al decreto legge 23/2020 (il decreto Liquidità) dalle commissioni riunite VI e X dell Camera dei deputati. Grazie alle modifiche in corso, poi, si bloccano temporaneamente anche le segnalazioni alla centrale d'allarmi interbancaria (Cai).

Vediamo, dunque, come dovrebbe venire modificata la norma in questione (art. 11 del d.l. 23/2020) alla luce delle modifiche che quasi certamente verranno apportate in sede di conversione in legge.
Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. Decreto liquidità – introduce, mediante la disposizione di cui all’art. 11, una generale sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data del 30 aprile 2020. Tale termine, come visto, sarà presto prolungato fino al 31 agosto 2020.
In virtù degli emendamenti approvati alla Camera dei Deputati sarà previsto che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente”.
La sospensione prevista opera su:
i termini per la presentazione al pagamento;
i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e 40 b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
I protesti levati dal 9 marzo all’8 aprile 2020 (data entrata in vigore del decreto) non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Sono altresì sospese, per lo stesso periodo, le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
In base a quanto stabilito dalla relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020, con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.
Tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.
Infine risultano sospese anche le eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria. Tali segnalazioni, se già applicate, dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l’iter funzionale al pagamento del titolo.
Da ultimo, occorre rilevare che, per quanto riguarda le regioni dichiarate zone rosse durante il periodo iniziale del contagio da Covid19, alle quali si applicava il contenuto dell’art. 10 comma 5 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, oggi abrogato, le suddette sospensioni valgono già a partire dalla data del 22 febbraio 2020.
Per info:
349 696 9308
metodolegale@gmail.com
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