Proponiamo il contenuto per intero della recentissima decisione dell'ABF Bari, utile per tutti coloro che, pur avendo perso il lavoro, si trovino comunque vincolati al pagamento delle rate del mutuo.
Se hai ottenuto la ๐๐ผ๐๐ฝ๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐บ๐๐๐๐ผ (acquisto prima casa) per ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ฑ๐ถ๐๐ฎ ๐ฑ๐ถ ๐น๐ฎ๐๐ผ๐ฟ๐ผ ex art. 2 Legge 244/2007 โ Fondo di Solidarietร , ๐ป๐ผ๐ป ๐ฑ๐ฒ๐๐ถ ๐ฝ๐ฎ๐ด๐ฎ๐ฟ๐ฒ ๐ป๐๐น๐น๐ฎ ๐ฎ ๐๐ถ๐๐ผ๐น๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐ถ๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐๐๐ถ ๐ฎ๐ด๐ด๐ถ๐๐ป๐๐ถ๐๐ถ.
ร quanto deciso dallโ๐๐ฟ๐ฏ๐ถ๐๐ฟ๐ฎ๐๐ผ ๐๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฎ๐ฟ๐ถ๐ผ ๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐๐ถ๐ฎ๐ฟ๐ถ๐ผ โ ๐๐ผ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ถ๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐๐ฎ๐ฟ๐ถ con decisione del 20.12.2019 con la quale ha ๐ฐ๐ผ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ป๐ฎ๐๐ผ ๐น๐ฎ ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฎ ๐ฎ ๐ฟ๐ฒ๐๐๐ถ๐๐๐ถ๐ฟ๐ฒ ๐ถ๐ป ๐ณ๐ฎ๐๐ผ๐ฟ๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น๐ฎ ๐บ๐ถ๐ฎ ๐ฎ๐๐๐ถ๐๐๐ถ๐๐ฎ ๐น๐ฎ ๐๐ผ๐บ๐บ๐ฎ ๐ฑ๐ถ โฌ ๐ญ๐ญ.๐ฌ๐ฌ๐ฌ,๐ฌ๐ฌ.
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
COLLEGIO DI BARI
Seduta del 05/12/2019
Esame del ricorso n. 1065057/2019 del 06/09/2019
proposto da โฆ.. nei confronti di 3069 - INTESA SANPAOLO S.P.A.
Seduta del 05/12/2019
FATTO
In relazione a un contratto di mutuo, il ricorrente riferisce che, a causa della cessazione del proprio rapporto di lavoro, in data 29/10/2013, formulava unโistanza di adesione al Fondo di Solidarietร ex art. 2 commi 475 ss., l. n. 244/2007, cosรฌ ottenendo la sospensione del mutuo per diciotto mensilitร .
Analizzando, peraltro, la simulazione del piano di ammortamento relativo alla rinegoziazione del mutuo (avvenuta il 12/03/2018), si rendeva conto che, in virtรน della suddetta sospensione, gli venivano addebitati, per il periodo dallโ1/04/2018 allโ1/11/2030, interessi pari a โฌ 61,64 mensili. Segnatamente, dal rendiconto trimestrale al 31/12/2018, si evinceva che โvenivano applicati interessi pari ad โฌ 11.095,68, di cui โฌ 2.342,80 giร versati, ed โฌ 875,88 da pagarsi fino al 30 novembre 2030โ.
Avendo constatato che gli interessi erano stati illegittimamente calcolati sul debito residuo, anzichรฉ soltanto sulle rate sospese, il cliente diffidava lโintermediario a procedere a un ricalcolo, restituendo lโimporto corrispondente agli interessi versati in eccesso.
Lโintermediario replicava che lโapplicazione del tasso contrattuale al debito residuo si giustificava in virtรน di una espressa pattuizione tra le parti. Sul punto, il ricorrente rappresenta di non ricordare di avere sottoscritto un documento contrattuale recante la clausola indicata dallโintermediario. Ad ogni modo, lโintermediario non avrebbe fornito adeguate informazioni in merito agli effetti di una clausola di siffatto tenore. Rappresenta, inoltre, che gli interessi da sospensione, cosรฌ come calcolati dallโintermediario, sarebbero palesemente contrari a quanto disposto dagli artt. 2, comma 478, L. 244/2007 e 3, comma 1, del D.M. 21 giugno 2010, n. 132, come anche affermato da varie pronunce dellโArbitro.
Tanto premesso, il ricorrente chiede di:
โ- accertare e condannare [lโintermediario] a calcolare gli interessi da sospensione ex art. 2 2 commi 475 e ss. Legge n. 244/2007 e s.m.i. alla quota capitale delle sole rate sospese e non sullโintero capitale residuo e per lโeffetto condannare il predetto istituto di credito a restituire quanto eventualmente percepito in eccesso;
- condannare [lโintermediario] a risarcire in via equitativa la somma di โฌ 200,00, a titolo di ristoro delle spese di assistenza difensiva in virtรน dellโattivitร professionale prestataโ.
Lโintermediario, nelle controdeduzioni, rappresenta che, nel periodo di sospensione di cui ha beneficiato il ricorrente (1/02/2014 - 2/07/2015), sono maturati interessi calcolati al tasso contrattuale sul debito residuo, in parte addebitati al cliente e in parte a carico del gestore del fondo di solidarietร (Consap). Questa modalitร di calcolo risulterebbe conforme a quanto previsto nel modulo โintegrazione domanda di sospensione rateโ, sottoscritto dal ricorrente, con cui questi prendeva atto che โnel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contrattoโ. Sostiene, inoltre, che tale dichiarazione costituisca riconoscimento del debito da parte del mutuatario, il quale era stato preventivamente reso edotto del fatto che โla moratoria alla quale aspirava avrebbe avuto un costoโ.
Tanto premesso, lโintermediario chiede il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente, oltre a ribadire di non essere stato adeguatamente informato, al momento della sottoscrizione, in ordine alle conseguenze della sospensione del mutuo, sotto il profilo degli interessi da corrispondere, evidenzia che lโintermediario, con le controdeduzioni, nulla avrebbe eccepito sul punto.
Sostiene, altresรฌ, che lโimporto richiesto a titolo di interessi, pari a โฌ 11.095,68, in aggiunta a quelli originariamente pattuiti, sarebbe in contrasto con la ratio sociale sottesa alla normativa sul Fondo di solidarietร . In ogni caso, contesta lโimporto degli interessi addebitati, in quanto calcolati sul debito residuo del mutuo e non, invece, sulla quota capitale delle singole rate sospese. Evidenzia, sul punto, che lโintermediario si sarebbe limitato a citare precedenti ABF inconferenti, senza precisare se la dicitura โdebito residuoโ debba intendersi come capitale residuo del mutuo o come quota capitale delle rate sospese. Anche alla luce della ratio della normativa dettata in materia, ritiene corretta la seconda soluzione interpretativa.
In sede di controrepliche, lโintermediario, osserva che lโaccordo integrativo della domanda di sospensione รจ stato firmato dalla ricorrente, la quale non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, neppure in sede di repliche. Evidenzia, inoltre, che il cliente fosse consapevole degli effetti prodotti dall'accordo sottoscritto, desumibili dal documento sottoscritto. Cita, infine, una pronuncia del Collegio di Roma (decisione n. 7471/19), con la quale รจ stata riconosciuta "forza di legge" all'accordo negoziale intercorso tra le parti, analogo a quello oggetto di ricorso.
DIRITTO
Il ricorrente censura la condotta dellโintermediario resistente, sotto il profilo dellโillegittima applicazione degli interessi relativi a un contratto di finanziamento, nel periodo di sospensione del pagamento delle rate, a seguito dellโintervento del Fondo di solidarietร per i mutui finalizzati allโacquisto della prima casa, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la sospensione delle rate del finanziamento in oggetto, stipulato il 28/02/2007, per lโimporto di โฌ 250.000,00, รจ stata richiesta il 29/10/2013 ed รจ stata concessa per il periodo di 18 mesi.
La disciplina applicabile รจ contenuta nella l. n. 244/2007, che, in ossequio ai princรฌpi di solidarietร sociale, accorda il beneficio della sospensione del pagamento delle rate, in Pag. 4/5 presenza di determinati eventi pregiudizievoli, trasferendo in capo a un Fondo di solidarietร , gestito dalla Consap, lโobbligo di versare alle banche la quota di interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione, al netto della componente di maggiorazione (โspreadโ), sommata al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui secondo criteri standardizzati.
In proposito, il Collegio di Coordinamento, con le decisioni nn. 4123 e 4136 del 20 maggio 2015, ha ritenuto che il rimborso, da parte del Fondo, della quota interessi corrispondente al parametro di riferimento esaurisca il pagamento di quanto dovuto alla banca a titolo di interessi sulle rate sospese, senza che residui alcun debito del cliente per lo spread; la sospensione รจ, conseguentemente, gratuita per il cliente, considerato che il rimborso รจ a esclusivo carico del Fondo, salvo patto contrario. In particolare, lโart. 2, comma 476, l. n. 244/2007, dispone che โal termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicitร originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimoโ.
Tanto premesso, in termini generali, osserva il Collegio che, nel caso di specie, รจ in atti un addendum, sottoscritto dal solo ricorrente, in cui รจ prevista una quota suppletiva di interessi a carico del mutuatario per il periodo di sospensione. In particolare, รจ specificato che il cliente โprende atto che โฆ nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contratto e con le modalitร ivi previste [โฆ] La quota di interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietร alla banca sarร corrisposta dalla parte mutuataria e sarร pari alla differenza tra lโammontare degli interessi calcolati al tasso e con le modalitร previste in contratto e lโammontare degli interessi rimborsati dal Fondo di solidarietร alla banca come indicato al precedente capoversoโ.
In proposito, ritiene il Collegio che il contenuto del documento esibito dalla banca non si presti a essere qualificato in termini di accordo, con il quale il cliente dispone di un suo diritto, a beneficio della banca, rinunciando alla gratuitร della sospensione del pagamento delle rate, nei termini sopra chiariti, avendo, piuttosto, natura di mera dichiarazione di scienza, come tale improduttiva di effetti modificativi delle situazioni soggettive riconosciute dallโordinamento (cfr., in relazione a fattispecie analoga, Collegio di Milano, decisioni n. 5455/2016 e n. 9068/2015; Collegio di Napoli, decisione n. 11087/2019).
Il rapporto in esame, pertanto, deve ritenersi soggetto alla disciplina di cui al richiamato art. 2, comma 476, l. n. 244/2007, con conseguente gratuitร , per il cliente, della sospensione del pagamento delle rate.
Su questโultimo aspetto, il tenore letterale del ricorso presenta, per vero, qualche ambiguitร , nel senso che il cliente, se da un lato disconosce lโefficacia derogatoria dellโaddendum e richiama lโinterpretazione del menzionato art. 2, co. 476, l. n. 244/2007 patrocinata dal Collegio di Coordinamento, dallโaltro parrebbe censurare la condotta dellโintermediario sotto il (piรน limitato) profilo del quantum degli interessi applicati per il periodo di sospensione, affermando che questi dovrebbero essere calcolati sul debito residuo, anzichรฉ soltanto sulle rate sospese.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che unโinterpretazione complessiva del ricorso, che tenga conto della corretta interpretazione della disciplina applicabile, di esclusiva competenza dellโArbitro, debba indurre alla conclusione secondo cui dallโaccertata illegittimitร della condotta dellโintermediario discenda โ appunto, in ossequio alla non derogata disciplina legale โ la gratuitร della sospensione del pagamento delle rate, per il cliente, e lโobbligo, per lโintermediario, di predisporre un nuovo piano di ammortamento, con restituzione di quanto percepito in eccesso. Non meritevole di accoglimento รจ la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, non supportate da alcuna documentazione.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata lโinefficacia dellโasserito accordo in deroga al disposto dellโart. 2, comma 475 della legge n. 244/2007, dispone che lโintermediario ridetermini il piano di ammortamento in applicazione della richiamata disposizione di legge, rimborsando al ricorrente eventuali somme addebitate a titolo di ulteriori interessi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che lโintermediario corrisponda alla Banca dโItalia la somma di โฌ 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di โฌ 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Comments