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In tema di sospensione del mutuo per perdita da lavoro. Importante decisione dell'ABF Bari

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Proponiamo il contenuto per intero della recentissima decisione dell'ABF Bari, utile per tutti coloro che, pur avendo perso il lavoro, si trovino comunque vincolati al pagamento delle rate del mutuo.

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Se hai ottenuto la ๐˜€๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—บ๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ผ (acquisto prima casa) per ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ex art. 2 Legge 244/2007 โ€“ Fondo di Solidarietร , ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐˜‚๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฎ ๐˜๐—ถ๐˜๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ.

รˆ quanto deciso dallโ€™๐—”๐—ฟ๐—ฏ๐—ถ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—•๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—™๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ โ€“ ๐—–๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ con decisione del 20.12.2019 con la quale ha ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ณ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ โ‚ฌ ๐Ÿญ๐Ÿญ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ,๐Ÿฌ๐Ÿฌ.

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ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

COLLEGIO DI BARI

Seduta del 05/12/2019

Esame del ricorso n. 1065057/2019 del 06/09/2019

proposto da โ€ฆ.. nei confronti di 3069 - INTESA SANPAOLO S.P.A.

Seduta del 05/12/2019

FATTO

In relazione a un contratto di mutuo, il ricorrente riferisce che, a causa della cessazione del proprio rapporto di lavoro, in data 29/10/2013, formulava unโ€™istanza di adesione al Fondo di Solidarietร  ex art. 2 commi 475 ss., l. n. 244/2007, cosรฌ ottenendo la sospensione del mutuo per diciotto mensilitร .

Analizzando, peraltro, la simulazione del piano di ammortamento relativo alla rinegoziazione del mutuo (avvenuta il 12/03/2018), si rendeva conto che, in virtรน della suddetta sospensione, gli venivano addebitati, per il periodo dallโ€™1/04/2018 allโ€™1/11/2030, interessi pari a โ‚ฌ 61,64 mensili. Segnatamente, dal rendiconto trimestrale al 31/12/2018, si evinceva che โ€œvenivano applicati interessi pari ad โ‚ฌ 11.095,68, di cui โ‚ฌ 2.342,80 giร  versati, ed โ‚ฌ 875,88 da pagarsi fino al 30 novembre 2030โ€.

Avendo constatato che gli interessi erano stati illegittimamente calcolati sul debito residuo, anzichรฉ soltanto sulle rate sospese, il cliente diffidava lโ€™intermediario a procedere a un ricalcolo, restituendo lโ€™importo corrispondente agli interessi versati in eccesso.

Lโ€™intermediario replicava che lโ€™applicazione del tasso contrattuale al debito residuo si giustificava in virtรน di una espressa pattuizione tra le parti. Sul punto, il ricorrente rappresenta di non ricordare di avere sottoscritto un documento contrattuale recante la clausola indicata dallโ€™intermediario. Ad ogni modo, lโ€™intermediario non avrebbe fornito adeguate informazioni in merito agli effetti di una clausola di siffatto tenore. Rappresenta, inoltre, che gli interessi da sospensione, cosรฌ come calcolati dallโ€™intermediario, sarebbero palesemente contrari a quanto disposto dagli artt. 2, comma 478, L. 244/2007 e 3, comma 1, del D.M. 21 giugno 2010, n. 132, come anche affermato da varie pronunce dellโ€™Arbitro.

Tanto premesso, il ricorrente chiede di:

โ€œ- accertare e condannare [lโ€™intermediario] a calcolare gli interessi da sospensione ex art. 2 2 commi 475 e ss. Legge n. 244/2007 e s.m.i. alla quota capitale delle sole rate sospese e non sullโ€™intero capitale residuo e per lโ€™effetto condannare il predetto istituto di credito a restituire quanto eventualmente percepito in eccesso;

- condannare [lโ€™intermediario] a risarcire in via equitativa la somma di โ‚ฌ 200,00, a titolo di ristoro delle spese di assistenza difensiva in virtรน dellโ€™attivitร  professionale prestataโ€.

Lโ€™intermediario, nelle controdeduzioni, rappresenta che, nel periodo di sospensione di cui ha beneficiato il ricorrente (1/02/2014 - 2/07/2015), sono maturati interessi calcolati al tasso contrattuale sul debito residuo, in parte addebitati al cliente e in parte a carico del gestore del fondo di solidarietร  (Consap). Questa modalitร  di calcolo risulterebbe conforme a quanto previsto nel modulo โ€œintegrazione domanda di sospensione rateโ€, sottoscritto dal ricorrente, con cui questi prendeva atto che โ€œnel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contrattoโ€. Sostiene, inoltre, che tale dichiarazione costituisca riconoscimento del debito da parte del mutuatario, il quale era stato preventivamente reso edotto del fatto che โ€œla moratoria alla quale aspirava avrebbe avuto un costoโ€.

Tanto premesso, lโ€™intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente, oltre a ribadire di non essere stato adeguatamente informato, al momento della sottoscrizione, in ordine alle conseguenze della sospensione del mutuo, sotto il profilo degli interessi da corrispondere, evidenzia che lโ€™intermediario, con le controdeduzioni, nulla avrebbe eccepito sul punto.

Sostiene, altresรฌ, che lโ€™importo richiesto a titolo di interessi, pari a โ‚ฌ 11.095,68, in aggiunta a quelli originariamente pattuiti, sarebbe in contrasto con la ratio sociale sottesa alla normativa sul Fondo di solidarietร . In ogni caso, contesta lโ€™importo degli interessi addebitati, in quanto calcolati sul debito residuo del mutuo e non, invece, sulla quota capitale delle singole rate sospese. Evidenzia, sul punto, che lโ€™intermediario si sarebbe limitato a citare precedenti ABF inconferenti, senza precisare se la dicitura โ€œdebito residuoโ€ debba intendersi come capitale residuo del mutuo o come quota capitale delle rate sospese. Anche alla luce della ratio della normativa dettata in materia, ritiene corretta la seconda soluzione interpretativa.

In sede di controrepliche, lโ€™intermediario, osserva che lโ€™accordo integrativo della domanda di sospensione รจ stato firmato dalla ricorrente, la quale non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, neppure in sede di repliche. Evidenzia, inoltre, che il cliente fosse consapevole degli effetti prodotti dall'accordo sottoscritto, desumibili dal documento sottoscritto. Cita, infine, una pronuncia del Collegio di Roma (decisione n. 7471/19), con la quale รจ stata riconosciuta "forza di legge" all'accordo negoziale intercorso tra le parti, analogo a quello oggetto di ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente censura la condotta dellโ€™intermediario resistente, sotto il profilo dellโ€™illegittima applicazione degli interessi relativi a un contratto di finanziamento, nel periodo di sospensione del pagamento delle rate, a seguito dellโ€™intervento del Fondo di solidarietร  per i mutui finalizzati allโ€™acquisto della prima casa, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la sospensione delle rate del finanziamento in oggetto, stipulato il 28/02/2007, per lโ€™importo di โ‚ฌ 250.000,00, รจ stata richiesta il 29/10/2013 ed รจ stata concessa per il periodo di 18 mesi.

La disciplina applicabile รจ contenuta nella l. n. 244/2007, che, in ossequio ai princรฌpi di solidarietร  sociale, accorda il beneficio della sospensione del pagamento delle rate, in Pag. 4/5 presenza di determinati eventi pregiudizievoli, trasferendo in capo a un Fondo di solidarietร , gestito dalla Consap, lโ€™obbligo di versare alle banche la quota di interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione, al netto della componente di maggiorazione (โ€œspreadโ€), sommata al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui secondo criteri standardizzati.

In proposito, il Collegio di Coordinamento, con le decisioni nn. 4123 e 4136 del 20 maggio 2015, ha ritenuto che il rimborso, da parte del Fondo, della quota interessi corrispondente al parametro di riferimento esaurisca il pagamento di quanto dovuto alla banca a titolo di interessi sulle rate sospese, senza che residui alcun debito del cliente per lo spread; la sospensione รจ, conseguentemente, gratuita per il cliente, considerato che il rimborso รจ a esclusivo carico del Fondo, salvo patto contrario. In particolare, lโ€™art. 2, comma 476, l. n. 244/2007, dispone che โ€œal termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicitร  originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimoโ€.

Tanto premesso, in termini generali, osserva il Collegio che, nel caso di specie, รจ in atti un addendum, sottoscritto dal solo ricorrente, in cui รจ prevista una quota suppletiva di interessi a carico del mutuatario per il periodo di sospensione. In particolare, รจ specificato che il cliente โ€œprende atto che โ€ฆ nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contratto e con le modalitร  ivi previste [โ€ฆ] La quota di interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietร  alla banca sarร  corrisposta dalla parte mutuataria e sarร  pari alla differenza tra lโ€™ammontare degli interessi calcolati al tasso e con le modalitร  previste in contratto e lโ€™ammontare degli interessi rimborsati dal Fondo di solidarietร  alla banca come indicato al precedente capoversoโ€.

In proposito, ritiene il Collegio che il contenuto del documento esibito dalla banca non si presti a essere qualificato in termini di accordo, con il quale il cliente dispone di un suo diritto, a beneficio della banca, rinunciando alla gratuitร  della sospensione del pagamento delle rate, nei termini sopra chiariti, avendo, piuttosto, natura di mera dichiarazione di scienza, come tale improduttiva di effetti modificativi delle situazioni soggettive riconosciute dallโ€™ordinamento (cfr., in relazione a fattispecie analoga, Collegio di Milano, decisioni n. 5455/2016 e n. 9068/2015; Collegio di Napoli, decisione n. 11087/2019).

Il rapporto in esame, pertanto, deve ritenersi soggetto alla disciplina di cui al richiamato art. 2, comma 476, l. n. 244/2007, con conseguente gratuitร , per il cliente, della sospensione del pagamento delle rate.

Su questโ€™ultimo aspetto, il tenore letterale del ricorso presenta, per vero, qualche ambiguitร , nel senso che il cliente, se da un lato disconosce lโ€™efficacia derogatoria dellโ€™addendum e richiama lโ€™interpretazione del menzionato art. 2, co. 476, l. n. 244/2007 patrocinata dal Collegio di Coordinamento, dallโ€™altro parrebbe censurare la condotta dellโ€™intermediario sotto il (piรน limitato) profilo del quantum degli interessi applicati per il periodo di sospensione, affermando che questi dovrebbero essere calcolati sul debito residuo, anzichรฉ soltanto sulle rate sospese.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che unโ€™interpretazione complessiva del ricorso, che tenga conto della corretta interpretazione della disciplina applicabile, di esclusiva competenza dellโ€™Arbitro, debba indurre alla conclusione secondo cui dallโ€™accertata illegittimitร  della condotta dellโ€™intermediario discenda โ€“ appunto, in ossequio alla non derogata disciplina legale โ€“ la gratuitร  della sospensione del pagamento delle rate, per il cliente, e lโ€™obbligo, per lโ€™intermediario, di predisporre un nuovo piano di ammortamento, con restituzione di quanto percepito in eccesso. Non meritevole di accoglimento รจ la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, non supportate da alcuna documentazione.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata lโ€™inefficacia dellโ€™asserito accordo in deroga al disposto dellโ€™art. 2, comma 475 della legge n. 244/2007, dispone che lโ€™intermediario ridetermini il piano di ammortamento in applicazione della richiamata disposizione di legge, rimborsando al ricorrente eventuali somme addebitate a titolo di ulteriori interessi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che lโ€™intermediario corrisponda alla Banca dโ€™Italia la somma di โ‚ฌ 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di โ‚ฌ 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

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