top of page

Indicazioni pratiche e documentazione necessaria per la sospensione di mutui e finanziamenti

Immagine del redattore: metodolegalemetodolegale

di Antonio Manco

Avvocato tributarista


Per l'applicazione delle moratorie su prestiti e linee di credito delle PMI occorre formulare espressa richiesta. Si allegano pertanto i formulari necessari.

Permangono i problemi relativi alla sospensione dei mutui prima casa, dei finanziamenti personali e della circolazione degli assegni post-datati.

 

Con riferimento al Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), pubblicato il 17.03.2020, è già stato scritto in tema di misure relative alla sospensione di mutui, finanziamenti e leasing https://www.metodolegale.it/post/decreto-cura-italia-cosa-fare-per-sospendere-il-pagamento-di-mutui-finanziamenti-e-leasing.

A integrazione di tale contributo, appare quindi utile indicare cosa bisogna fare in concreto, da parte di imprese i consumatori che vogliano accedere ai benefici stabiliti dal Decreto.

1. Riguardo la sospensione di prestiti e leasing per PMI e microimprese (art. 56 D.L. 18/2020).

È già stato rilevato come per le PMI e le microimprese risultino sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di:

- rate di prestiti e mutui;

- canoni di leasing;

- prestiti non rateizzati.

Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:

- i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;

- le linee di credito accordate “sino a revoca”.

Si allega, pertanto, un modello di istanza di richiesta di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese, da utilizzare ai fini dell’ottenimento dei benefici di cui all’art. 56 del DL n. 18/2020 (ALLEGATO A).

2. Riguardo la moratoria sottoscritta dall’ABI a tutela delle imprese.

Riguardo a tale specifica moratoria si allega uno specifico modello di istanza di richiesta di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese, da utilizzare ai fini dell’ottenimento dei benefici di cui all’Addendum all’Accordo per il Credito del 2019

(ALLEGATO B).

Si rammenta come l’Addendum all’Accordo per il Credito del 2019, sottoscritto dall’ABI e con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, abbia rinnovato ed ampliato l’Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogando l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”.

L’Addendum costituisce una misura precedente rispetto a quelle adottate al predetto punto 1, in base all’art. 56 del D.L. 18/2020. Ciò, tuttavia, non significa affatto che tale misura appaia oggi superata. Tutt’altro.

Infatti, tale misura agevola notevolmente la possibilità di contrattare con gli istituti di credito delle condizioni migliorative e più vantaggiose rispetto a quelle già pattuite fra le parti.

Pertanto appare importante per le imprese approfittare di tale strumento al fine di rinegoziare i propri finanziamenti, mutui e contratti di affidamento. I vantaggi ottenibili possono essere potenzialmente molto maggiori rispetto alla mera sospensione delle rate.

3. Riguardo la sospensione del mutuo "prima casa" per lavoratori dipendenti e autonomi. Pro e contro della domanda.

Come già visto nel precedente contributo (https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/20/decreto-cura-italia-misure-in-tema-di-sospensione-di-mutui-finanziamenti-e-leasing, al punto 3) la sospensione del mutuo prima casa non è ancora teoricamente proponibile in quanto la domanda da indirizzare tramite la propria banca non è stata ancora predisposta per assenza dei provvedimenti attuativi del Ministero.

Urgono in ogni caso chiarimenti in merito alla convenienza o meno della sospensione delle rate dei mutui prima casa.

Prima di presentare la domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo è infatti opportuno conoscere tutte le conseguenze che questa opzione comporta.

Il decreto Cura Italia prevede, fra l’altro, un aiuto economico per chi si trova nella condizione di non riuscire a pagare le rate di mutui prima casa a causa dell’epidemia in corso, avendo egli subìto una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dell’attività lavorativa, sia che si tratti di lavoratore subordinato o di partita iva.

A chi conviene davvero?

La sospensione delle rate del mutuo conviene principalmente ai titolari di un mutuo il cui piano di ammortamento è nello stadio iniziale. Infatti, in caso di ammortamento alla francese, gli interessi da corrispondere alla banca sono più elevati nei primi anni del mutuo.

La sospensione delle rate inoltre permette di evitare eventuali segnalazioni nelle centrali rischi in caso di ritardo del pagamento alla banca.

Tuttavia vi possono essere degli inconvenienti.

Prima di richiedere la sospensione del mutuo è infatti importante considerare che alla ripresa dei pagamenti la rata del mutuo iniziale subirà un aumento dovuto agli interessi ancora da corrispondere, i quali verranno spalmati negli anni successivi e fino alla scadenza naturale del mutuo.

Ancora più gravi possono essere le conseguenze in caso di mutuo ventennale: in tali ipotesi, la sospensione del mutuo porterebbe quasi certamente ad allungare il piano di ammortamento oltre i vent’anni stabiliti originariamente, con conseguente rinnovo automatico dell’iscrizione ipotecaria per un altro ventennio, con costi pesanti a carico del mutuatario.

Per queste ragioni, in caso di difficoltà nel rispettare le rate del mutuo, potrebbe essere utile, anche per i privati, procedere con una rinegoziazione del mutuo con la propria banca mediante revisione – in senso maggiormente favorevole per il mutuatario - delle condizioni contrattuali, tra cui la riduzione del tasso di interesse sul quale viene calcolata la rata oppure l’allungamento della durata residua con l’effetto di vedersi ridurre l’impegno mensile.

La seconda alternativa alla sospensione delle rate è la surroga del mutuo, che consente al mutuatario di trasferire il proprio debito in un’altra banca a condizioni di tasso più favorevoli.

Inoltre, in fase di surroga, è sempre possibile stabilire con il nuovo istituto nuove modalità di rimborso, a partire da una scadenza finale del mutuo diversa e quindi anche più lunga per alleggerire la rata e renderla più sostenibile.

Tali alternative potrebbero essere tentate in qualche misura anche rispetto ai contratti di credito al consumo che, come visto al punto 4 del precedente articolo (https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/20/decreto-cura-italia-misure-in-tema-di-sospensione-di-mutui-finanziamenti-e-leasing) non sono stati interessati dalle misure predisposte dal Decreto Cura Italia.

4. Il grave problema degli assegni post-datati.

Un problema che non è stato affrontato dal DL 18/2020 è costituito dagli assegni postdatati impossibili da onorare, da parte degli imprenditori emittenti, nel presente periodo di sospensione delle attività.

Quella degli assegni postdatati rappresenta una prassi contraria alla legge e tuttavia molto diffusa. A prescindere dalla sua correttezza, nell’attuale congiuntura sanitaria ed economica essa può costituire una vera e propria bomba ad orologeria nei confronti di quegli imprenditori che li abbiano emessi e che attualmente non siano in grado di provvedere alla loro provvista. Il rischio di protesti a catena, con tutto ciò che consegue, è molto grave.

Attualmente non vi sono soluzioni legali per affrontare tale pesante situazione.

L’unica possibilità è quella di contattare i legittimi portatori dell’assegno e di chiedere loro di sospendere l’incasso. In attesa di provvedimenti legislativi che prendano finalmente atto del problema.





ALLEGATO A
 
ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(ex art. 56 del DL n. 18/2020)
***
La seguente Impresa 
___________________________________________________________ (denominazione sociale), __________________________________________________________ (codice fiscale/partita iva), ___________________________________________________________________ (indirizzo sede), __________________________ (telefono) _____________________________________ (e-mail), 
nella persona di_______________________________________________ (legale rappresentante) 
DICHIARA
- di aver preso visione del DL del 17 marzo 2020, n. 18, e delle misure dallo stesso previste all’art. 56 in tema di “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19”; 
- di aver preso visione del DPCM del 9 marzo 2020 che ha introdotto misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19, estendendo a tutto il territorio nazionale i divieti e limitazioni in origine previsti per le sole aree definite come “zona rossa” e, quindi, estendendo tale definizione a tutto il territorio nazionale”; 
- in considerazione delle notevoli ripercussioni, in primo luogo di natura finanziaria, che l’attuale situazione sta avendo ed avrà nei prossimi mesi sulle aziende italiane; per quanto sopra 
CHIEDE
- la sospensione per ……..mesi del pagamento della quota capitale con traslazione del piano di ammortamento del/dei rapporto/i di mutuo o finanziamento a m/l termine di seguito indicati per analogo periodo: 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
- la sospensione per ………...mesi del pagamento della quota capitale dei canoni del/dei rapporto/i di leasing mobiliare/immobiliare di seguito indicati con conseguente postergazione dell’esercizio dell’opzione di riscatto: 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
- la sospensione per …….. mesi del pagamento della quota capitale del piano di rimborso rateale del/i conto/i corrente/i con garanzia ipotecaria “piando di rientro”, già in ammortamento alla data di presentazione della domanda, di seguito indicato/i per analogo periodo: 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
- Chiede, pertanto, che venga attivata la garanzia pubblica stabilita dal Fondo di Garanzia PMI, a sostegno dei predetti benefici, pari al 33%.
DICHIARA
- di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro); 
- di aver subito una riduzione parziale/totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; 
- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili; 
 
Allegati [Eventuali]. 
In fede.   , li 
 
La richiedente


ALLEGATO B

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(Moratoria ABI)
***
 La seguente Impresa 
___________________________________________________________ (denominazione sociale), __________________________________________________________ (codice fiscale/partita iva), ___________________________________________________________________ (indirizzo sede), __________________________ (telefono) _____________________________________ (e-mail), 
nella persona di_______________________________________________ (legale rappresentante) 
DICHIARA
- di aver preso visione del DL del 17 marzo 2020, n. 18, e delle misure dallo stesso previste all’art. 56 in tema di “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19”; 
- di aver preso visione del DPCM del 9 marzo 2020 che ha introdotto misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19, estendendo a tutto il territorio nazionale i divieti e limitazioni in origine previsti per le sole aree definite come “zona rossa” e, quindi, estendendo tale definizione a tutto il territorio nazionale”; 
- in considerazione delle notevoli ripercussioni, in primo luogo di natura finanziaria, che l’attuale situazione sta avendo ed avrà nei prossimi mesi sulle aziende italiane; per quanto sopra 
CHIEDE
- la sospensione per ……..mesi del pagamento della quota capitale con traslazione del piano di ammortamento del/dei rapporto/i di mutuo o finanziamento a m/l termine di seguito indicati per analogo periodo: 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
- la sospensione per ………...mesi del pagamento della quota capitale dei canoni del/dei rapporto/i di leasing mobiliare/immobiliare di seguito indicati con conseguente postergazione dell’esercizio dell’opzione di riscatto: 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
- la sospensione per …….. mesi del pagamento della quota capitale del piano di rimborso rateale del/i conto/i corrente/i con garanzia ipotecaria “piando di rientro”, già in ammortamento alla data di presentazione della domanda, di seguito indicato/i per analogo periodo: 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
o n………………… 
DICHIARA
- di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro); 
- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; 
- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili; 
- che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già usufruito di analoga sospensione/allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
PRENDE ATTO CHE
· che la Banca/l’Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica prevista dal Punto 2.1.9 dell’Accordo per il credito e del successivo Addendum, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta;
· ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca/l’Intermediario finanziario potrà richiedere all’impresa ulteriori informazioni;
· il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima, fino a un massimo di 60 punti base;
· il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima; 
 
Allegati [Eventuali]. 
In fede. , li 
 
La richiedente
 
 
 
 
 La Banca/l’Intermediario finanziario si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall’Accordo, tra le quali, in particolare, che alla data odierna l’Impresa non presenti posizioni classificate dalla Banca/l’Intermediario finanziario come “non performing” (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa. 
  , li 
La Banca/L’Intermediario finanziario

41 visualizzazioni0 commenti

Comments


TECNOLOGIA

Metodo Legale è un brand di Antonio Maria Manco, avvocato iscritto presso l'albo degli avvocati di Lecce, con studio in via Mazzini 48 – 73040 Aradeo (LE) – Italia, cod. fisc.: MNCNNM82B17D862X – P.IVA: 04535580759

bottom of page