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Petizione al Parlamento UE contro il potere bancario di “segnalazione in sofferenza” dei clienti

Immagine del redattore: metodolegalemetodolegale

Aggiornamento: 23 gen 2020

Segnaliamo la meritoria iniziativa del Dipartimento Europeo di Controllo degli Illeciti Bancari, che ha presentato la seguente petizione al Parlamento Europeo. Saremo attenti a seguirne gli sviluppi.

La Centrale Rischi, istituita da Banca d’Italia in virtù dell’art. 51 del Decreto Legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario), rappresenta uno strumento informativo ove le banche, previa approfondita istruttoria (in assenza tuttavia di contraddittorio), segnalano i crediti in sofferenza dei cliente che si trovano in una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile ad una condizione di insolvenza, come richiesto dalla circolare di Banca d’Italia n. 139/1991.

In Italia, secondo ormai consolidata prassi, le banche stanno utilizzando in modo illegittimo ed indiscriminato lo strumento della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi anche nei confronti di quei clienti che si trovano in uno stato di mero inadempimento (situazione ben diversa dallo stato di insolvenza) dovuto a circostanze contingenti. Tale consolidata prassi ha di fatto svuotato la segnalazione della precipua finalità informativa, facendo divenire la stessa un vero e proprio strumento di pressione e/o coercizione a carico del cliente, comportante per lo stesso un danno grave ed irreparabile sotto il profilo della vita privata, sociale ed economica.

Più precisamente, una ingiusta segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi da parte della banca nei confronti del cliente, comporta:

1) la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 24 Costituzione italiana) il quale esprime una elementare esigenza di giustizia, per la quale nessuno può essere costretto a subire gli effetti negativi di una sentenza o di un provvedimento senza avere avuto la possibilità di partecipare al relativo procedimento per far valere le proprie ragioni;

2) la violazione del principio del giusto processo (art. 111 Costituzione italiana) e del principio di non colpevolezza (art. 27 Costituzione italiana), atteso che una illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi rappresenta a tutti gli effetti una sentenza negativa per il soggetto che la subisce, in quanto comporta a carico del soggetto segnalato un danno grave e spesso irreparabile, rendendo notevolmente più difficile (se non impossibile) l’accesso al credito bancario, ovvero determinando la revoca di crediti eventualmente già concessi;

3) la violazione dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il quale non si limita a sancire il diritto alla protezione dei dati personali, ma enuncia anche i valori fondamentali associati a tale diritto, stabilendo che il trattamento dei dati personali deve avvenire secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o su un fondamento legittimo previsto dalla legge; una illegittima segnalazione in sofferenza marchia negativamente il soggetto segnalato nel contesto sociale ed economico e viola il diritto alla sua vita privata che comprende situazioni di natura intima, informazioni sensibili o riservate, informazioni che potrebbero pregiudicare la percezione del pubblico nei confronti di un individuo e perfino aspetti della vita professionale e del comportamento pubblico di una persona;

4) la violazione dell’art. 14 Divieto di discriminazione della Convenzione CEDU a mente del quale il godimento dei diritto e delle libertà riconosciuti nella predetta Convenzione debba essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione; la condizione economica del cittadino, ancorché difficile, non può essere il pretesto, in presenza di meri inadempimenti, per potere effettuare segnalazioni in Centrale Rischi. Tale segnalazione costituisce per il cittadino segnalato un provvedimento definitivo, equiparabile ad una vera e propria sentenza, senza possibilità di impugnazione e/o contraddittorio, costituendo altresì una vera e propria discriminazione dello stesso fondata sulla sua condizione economico- finanziaria.

Alla luce di quanto argomentato, si chiede all’Ill.ma Commissione di prendere gli opportuni provvedimenti in relazione al comportamento tenuto dalle banche attraverso l’indiscriminato ed illegittimo utilizzo della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi dei clienti, con i gravi (e spesso irreparabili) danni subiti dal soggetto ingiustamente segnalato.


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