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Segnalati dalla Banca come “cattivi pagatori”, due salentini ottengono cancellazione e risarcimento

Immagine del redattore: metodolegalemetodolegale

Aggiornamento: 22 dic 2019

Importante sentenza della Corte d’Appello di Lecce: riconosciuti importanti strumenti di difesa in favore di imprese e consumatori illegittimamente segnalati in Centrale Rischi.

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Il mancato pagamento, da parte di consumatori ed imprese, di una o più rate di un mutuo o di un finanziamento può implicare la segnalazione degli stessi presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia in quanto “cattivi pagatori”.

Ogni segnalazione in Centrale Rischi (o in altre banche dati: CERVED; CRIF; ecc.), incidendo pesantemente sulla reputazione economica e sull’operatività finanziaria del cliente di banca, ne pregiudica la possibilità di ottenimento di successivi prestiti, comportando – nei casi più gravi - una vera e propria “morte creditizia”.


Non sempre, tuttavia, tali segnalazioni appaiono legittime e fondate.

In tali casi sarà l’istituto di credito a dover rispondere delle proprie condotte scorrette nei confronti dei soggetti ingiustamente segnalati.


Su tali, delicate, questioni si è recentemente pronunciata anche la Corte d’Appello di Lecce, con una sentenza assolutamente significativa in base alla quale un’importante banca tedesca è stata condannata non solo a provvedere alla immediata cancellazione dei nominativi dei soggetti segnalati dalla suddetta Centrale Rischi ma anche a risarcire gli stessi della somma di Euro 4.000,00 per i danni causati da tale ingiusta segnalazione.


La vicenda giudiziaria originava dalla richiesta di restituzione di una ingente somma precedentemente data in prestito dalla banca in favore di due salentini. Questi ultimi, difesi in giudizio dagli avvocati Antonio Manco e Roberto Tarantino, riuscivano tuttavia ad ottenere, già dinanzi al Giudice di primo grado, la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con la banca.


L’istituto di credito proponeva, quindi, appello dinanzi la Corte d’Appello di Lecce. Anche in secondo grado, tuttavia, i due consumatori leccesi risultavano vittoriosi sulla banca appellante.

La sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce in data 26 novembre 2019 ribadiva quanto già stabilito dal Giudice di primo grado e, anzi, condannava ancora più duramente l’istituto bancario: non solo lo costringeva alla cancellazione degli appellati dalla Centrale Rischi ma, per di più, obbligava la banca al suddetto risarcimento di € 4.000,00.

Molto interessante risulta essere la motivazione della Corte d’Appello di Lecce.

Nella propria sentenza, il Giudice di secondo grado ha infatti stabilito un importante principio giurisprudenziale, di cui potranno tenere conto tutti i privati cittadini e le imprese ingiustamente segnalati come “cattivi pagatori”.

Richiamandosi alla recente giurisprudenza di legittimità, la Corte rileva come “In tema di onere della prova, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla CRIF, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana”.

La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità (Cassazione civile sez. I - 08/01/2019, n. 207)”.

Il pronunciamento della Corte d’Appello appare particolarmente significativo soprattutto nell’ultima parte richiamata, ove si stabilisce il fondamentale principio giuridico per cui il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi può essere fornito anche solo tramite presunzioni semplici ed il risarcimento può venire quantificato secondo equità. Tale impostazione semplifica, e non poco, la posizione dei soggetti ingiustamente qualificati come “cattivi pagatori”.



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