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Sostegno a imprese e partite iva. Cosa dice il DL 18/2020 sui rapporti con le banche

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Aggiornamento: 29 mar 2020

A cura di Antonio Manco e Roberto Tarantino - Studio legale tributario e penale


Sintesi di tutte le misure previste dal DL Cura Italia in ambito finanziario in favore di imprese e autonomi, alla luce delle interpretazioni formulate da ABI e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Indice

1. Misure in favore delle imprese

  • a) La sospensione dei mutui, leasing e finanziamenti aziendali (art. 56 del d.l. 18/2020).

  • b) La rinegoziazione di mutui, leasing e finanziamenti aziendali (art. 49 del d.l. 18/2020).

2. Misure in favore dei consumatori

  • a) La sospensione dei mutui prima casa

  • b) La rinegoziazione dei mutui prima casa e la sospensione dei finanziamenti personali

***

Il D.L. n. 18/2020, pubblicato il 17 marzo 2020, ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID19 nel nostro Paese.

Appare utile realizzare una guida sintetica di tutte le misure a sostegno della liquidità per imprese e consumatori, anche alla luce delle interpretazioni formulate da ABI (con circolare del 24.03.2020) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (con indicazioni e FAQ del 22.03.2020).


1. Misure in favore delle imprese

a) La sospensione dei mutui, leasing e finanziamenti aziendali (art. 56 del d.l. 18/2020).

- La misura è riservata a PMI e microimprese con sede in Italia, i cui crediti risultino in bonis, vale a dire che non siano stati qualificati come “deteriorati” alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolare, l’impresa non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

- Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

- Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo, la misura riguarda anche persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

- Il pagamento delle rate può essere sospeso fino a diciotto mesi (meno un giorno).

- La misura riguarda le linee di credito e i prestiti (compresi leasing e mutui) concessi da banche o da altri intermediari finanziari.

- le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.

- La misura comporta la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle scadenze per il pagamento di:

  • rate di prestiti e mutui;

  • canoni di leasing;

  • prestiti non rateali.

Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:

  • i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;

  • le linee di credito accordate “sino a revoca”.

- sospensioni e proroghe devono essere effettuate con modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

- Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

- Modalità della domanda di sospensione:

  • la domanda deve essere presenta alla propria banca/intermediario finanziario mediante specifica comunicazione;

  • con autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 l’impresa deve dichiarare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

  • l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:

  1. il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

  2. “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

  3. di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;

  4. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

- Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti (è dunque obbligatorio!) ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

b) La rinegoziazione di mutui, leasing e finanziamenti aziendali (art. 49 del d.l. 18/2020).

- Con il Decreto 18/2020 (“Cura Italia”), sono stati inoltre predisposti interventi rafforzativi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

- Funzione del Fondo è quello di agevolare le imprese nella richiesta di rinegoziazione dei contratti di credito verso banche ed istituti finanziari.

- È stabilita, più precisamente, la concessione della garanzia del Fondo sulle operazioni di rinegoziazione del debito a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10 per cento del debito residuo.

- L’art. 49 del D.l. 18/2020 prevede in particolare l’aumento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;

Ciò significa che gli istituti bancari sono fortemente incentivati a rinegoziare i finanziamenti.

D’altra parte, come è stato indicato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso (cfr. Accordo per il credito 2019, come modificato dall’Addendum del 6 marzo 2020)

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI (di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

- Modalità della domanda di rinegoziazione: la domanda deve essere presenta alla propria banca/intermediario finanziario mediante specifica comunicazione per via telematica con indicazione dell’importo massimo garantito, con le modalità che verranno successivamente indicate dal gestore del Fondo di garanzia PMI.

La garanzia del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

Per escutere la garanzia, le banche/intermediari devono avviare, nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione a:

  1. l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);

  2. il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b);

  3. l'inadempimento di una o più rate di finanziamenti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c).

- Per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile, senza alcun limite, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie.

- Sulle garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo potrà essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

- Il Fondo garantirà – con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione - anche nuovi finanziamenti fino a 18 mesi meno un giorno, di importo fino a 3.000 euro, erogati a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall’emergenza COVID19. In favore di tali soggetti la garanzia è concessa a titolo gratuito e senza valutazione.

- Gli operatori di microcredito ex art 111 del TUB possono beneficiare, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito. Viene, inoltre, innalzato l’importo minimo per le operazioni di microcredito d’impresa da 25.000 euro a 40.000 euro.

2. Misure in favore dei consumatori

a) La sospensione dei mutui prima casa

- La misura è riservata ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.

- Può essere concessa sia in favore di lavoratori dipendenti che di autonomi e liberi professionisti.

- Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

- Non deve essersi verificato un ritardo nel pagamento delle rate superiore ai novanta giorni consecutivi.

- Il valore originario del mutuo deve essere di importo non superiore a 250.000 euro.

- Il richiedente deve essere in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Non è tuttavia necessario produrre nella domanda il modello ISEE ma è sufficiente una semplice autocertificazione.

- Il pagamento delle rate può essere sospeso fino a diciotto mesi (9+9).

- L’ammissione al beneficio comporta la sospensione delle rate sia per la quota capitale che per la quota interessi. Questi ultimi, inoltre, vengono rimborsati al 50% dal c.d. Fondo Gasparrini. Il restante 50% dovrà essere invece normalmente pagato dal mutuatario una volta terminata la sospensione.

- I motivi richiesti ai fini della sospensione sono:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

- Per i lavoratori autonomi i liberi professionisti è richiesta l’autocertificazione di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, ciò in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

- Modalità di presentazione della domanda: la sospensione dei termini di pagamento del mutuo non è automatica, essendo necessario presentare apposita domanda, corredata dai documenti attestati la presenza delle caratteristiche richieste per l’ottenimento del beneficio, alla propria banca, la quale, a sua volta, sottoporrà a Consap, l’ente che gestisce il Fondo, la richiesta per approvazione.

- La sospensione delle rate del mutuo conviene principalmente ai titolari di un mutuo il cui piano di ammortamento è nello stadio iniziale. Infatti, in caso di ammortamento alla francese, gli interessi da corrispondere alla banca sono più elevati nei primi anni del mutuo.

- La sospensione delle rate inoltre permette di evitare eventuali segnalazioni nelle centrali rischi in caso di ritardo del pagamento alla banca.

- Vi possono tuttavia essere alcuni inconvenienti nel richiedere la sospensione, quali, ad esempio, l’allungamento del piano di ammortamento con aumento della quota interessi sulle rate ancora da corrispondere.

- Ancora più gravi possono essere le conseguenze in caso di mutuo ventennale: in tali ipotesi, la sospensione del mutuo porterebbe quasi certamente ad allungare il piano di ammortamento oltre i vent’anni stabiliti originariamente, con conseguente rinnovo automatico dell’iscrizione ipotecaria per un altro ventennio, con costi pesanti a carico del mutuatario.

b) La rinegoziazione dei mutui prima casa e la sospensione dei finanziamenti personali

- Per le suddette ragioni, in caso di difficoltà nel rispettare le rate del mutuo, potrebbe essere utile, anche per i privati, procedere con una rinegoziazione del mutuo con la propria banca mediante revisione – in senso maggiormente favorevole per il mutuatario - delle condizioni contrattuali, tra cui la riduzione del tasso di interesse sul quale viene calcolata la rata oppure l’allungamento della durata residua con l’effetto di vedersi ridurre l’impegno mensile.

- La seconda alternativa alla sospensione delle rate è la surroga del mutuo, che consente al mutuatario di trasferire il proprio debito in un’altra banca a condizioni di tasso più favorevoli.

Inoltre, in fase di surroga, è sempre possibile stabilire con il nuovo istituto nuove modalità di rimborso, a partire da una scadenza finale del mutuo diversa e quindi anche più lunga per alleggerire la rata e renderla più sostenibile.

D'altra parte gli attuali i tassi d'interesse attuali appaiono più vantaggiosi che mai e la crisi del sistema potrebbe addirittura avvantaggiare i consumatori che sappiano agire con la giusta accortezza.

- Per quanto riguarda i finanziamenti personali, come si è detto (https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/20/decreto-cura-italia-misure-in-tema-di-sospensione-di-mutui-finanziamenti-e-leasing) la normativa non prevede alcun tipo di agevolazione.

Tuttavia, molte banche e finanziarie hanno autonomamente ritenuto di istruire le richieste formulate da consumatori in difficoltà economica ai fini della sospensione dei finanziamenti.

E' quindi certamente il caso di formulare richieste di sospensione/rinegoziazione anche in caso di ipotesi si credito al consumo.


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Metodo Legale è un brand di Antonio Maria Manco, avvocato iscritto presso l'albo degli avvocati di Lecce, con studio in via Mazzini 48 – 73040 Aradeo (LE) – Italia, cod. fisc.: MNCNNM82B17D862X – P.IVA: 04535580759

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