top of page

Storico provvedimento “Salva-Casa” del Tribunale di Lecce

Immagine del redattore: metodolegalemetodolegale

Aggiornamento: 18 feb 2020

A Lecce uno dei primi provvedimenti in Italia di differimento di vendita immobiliare della prima casa, sulla base della nuova disciplina "Salva Casa".


*** *** ***

I componenti di una famiglia salentina erano ormai rassegnati a dover lasciare la propria abitazione: il giorno prima dell’asta giudiziaria, fissata per il giorno di San Valentino, era infatti stato loro ordinato – con provvedimento del Giudice dell’Esecuzione - di liberare l’immobile di loro proprietà, per agevolarne la vendita mediante incanto.

Tuttavia, all’ultimo istante, appena poche ore prima dell’abbandono della casa da parte dei legittimi proprietari, lo stesso Giudice dell’Esecuzione Immobiliare presso il Tribunale Civile di Lecce, bloccava il provvedimento di vendita.

Veniva infatti accolta l’istanza proposta dall’Avv. Roberto Tarantino con la quale il legale aveva chiesto una sospensione della procedura esecutiva ovvero un rinvio della vendita per permettere ai debitori di rinegoziare il mutuo ipotecario ai sensi dell’art. 41 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 124/2019 (Decreto-Fiscale/Fondo Salva-Casa).

La norma consente, dinanzi a requisiti tassativamente elencati nella stessa, di ottenere la sospensione della procedura esecutiva al fine di procedere alla rinegoziazione del mutuo con successiva estinzione della procedura stessa e liberazione dell’immobile dalle catene del pignoramento notificato dal creditore principale.

In particolare, il suddetto art. 41-bis stabilisce che “Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’art. 1, comma 48, lettera c), della Legge 27/12/2013, n° 147 e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo”.

Il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Lecce ha, dunque, certamente rilevanza storica, trattandosi di uno dei primi pronunciamenti in Italia ad applicare la nuovissima normativa - entrata in vigore un mese e mezzo fa - sui “Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva”.

La banca creditrice, che aveva oramai portato a termine quasi tutte le procedure finalizzate alla vendita all’incanto della suddetta abitazione, si è vista quindi spiazzata da un provvedimento giudiziario che rimescola le carte e che fornisce una nuova opportunità per i proprietari dell’abitazione.

Fondamentale è ora la fase successiva al rinvio stabilito dal Giudice, essendo la partita fra le parti solamente all’inizio.



391 visualizzazioni0 commenti

Comments


TECNOLOGIA

Metodo Legale è un brand di Antonio Maria Manco, avvocato iscritto presso l'albo degli avvocati di Lecce, con studio in via Mazzini 48 – 73040 Aradeo (LE) – Italia, cod. fisc.: MNCNNM82B17D862X – P.IVA: 04535580759

bottom of page