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Novità sulle imprese sociali: detassate le riserve e detrazioni su investimenti lunghi

Immagine del redattore: metodolegalemetodolegale

Aggiornamento: 17 mar 2019

L’11 agosto 2018 è entrato in vigore il decreto (95/2018) con cui vengono stabilite integrazioni e correzioni della disciplina in materia di impresa sociale. Tra le novità troviamo: la detassazione delle riserve e delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva, i lavoratori svantaggiati non possono più essere considerati tali dopo i due anni di occupazione , il limite all’impiego dei volontari nelle imprese sociali, l’aumento da 12 a 18 mesi del termine entro cui le imprese sociali già costituite adeguino gli statuti alla nuova normativa.


Cos’è l’impresa sociale?

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati e le società che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Le novità del nuovo decreto

· Detassazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le seguenti voci:

- le somme destinate a contributo per l’esercizio dell’attività ispettiva;- le somme delle riserve destinate allo svolgimento dell’attività statuaria;- le imposte dovute in conseguenza di variazioni fiscali.Anche gli utili destinati a una delle finalità che derivano dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale possono essere oggetto della detassazione solo se sono inferiori al 30% dei ricavi complessivi.Tra le novità c’è anche la possibilità dell’utilizzo delle riserve a copertura delle eventuali perdite senza che ciò porti alla decadenza del beneficio indicato per la detassazione delle somme di utili accantonate, purché non si proceda alla distribuzione dei successivi utili fino alla totale reintegrazione delle riserve utilizzate.

· Statuti sociali le imprese già costituite alla data di 20/07/2017 possono adeguarsi alla nuova disciplina entro il 20/01/2019 in quanto il termine di entrata in vigore del decreto è stato portato da 12 a 18 mesi, modificando, entro lo stesso termine, gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria. Ciò significa che modalità e maggioranze previste per l’assemblea ordinaria saranno sufficienti allorché, ad esempio, l’impresa sociale debba adeguare il proprio statuto alle disposizioni obbligatorie sul coinvolgimento dei lavoratori o intenda derogare ad una disposizione di legge derogabile mediante disposizione statutaria. Al contrario, occorrerebbero modalità e maggioranze dell’assemblea straordinaria per esercitare, ad esempio, la facoltà statutaria di riservare a soggetti esterni la nomina di alcuni componenti degli organi sociali.

· Detrazioni l’agevolazione sugli investimenti nel capitale sociale di società imprese sociali, consistente in due detrazione (Irpef e Ires) di un importo pari al 30% della somma investita si applica adesso a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno 5 anni, sia effettuato nel capitale di una società che, a prescindere da quando sia stata costituita, abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni e con un limite di 1.000.000,00 di euro (Irpef) e 1.800.000,00 di euro (Ires), con estensione agli atti di donazione e contributi a favore delle fondazioni.In entrambi i casi, l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del quinquennio comporta la decadenza del beneficio il recupero dell’importo dedotto, con addebito degli interessi legali sull’imposta non versata.

· Attività d’impresa di interesse generale i lavoratori svantaggiati, ossia coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni, non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale ecc. , non possono più essere considerati tali dopo i due anni di occupazione.

· Lavoro nell'impresa sociale le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Il decreto stabilisce anche che le prestazioni fornite dai volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

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