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Rassegna degli ultimi pronunciamenti della Cassazione in tema di TARI

Immagine del redattore: metodolegalemetodolegale

Aggiornamento: 17 mar 2019

La TARI (acronimo di Tassa sui Rifiuti) è la tassa che ogni contribuente paga per usufruire del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.


Gli elementi essenziali che caratterizzano tale imposta sono i seguenti:

· Soggetti tenuti al pagamento: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte;

· Soggetti alla tassa: immobili suscettibili di rifiuti

· Pluralità di possessori o detentori: tutti tenuti all’adempimento dell’obbligazione tributaria

Escluse dall’applicazione del tributo: aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e a civili abitazioni ( balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, giardini ecc); aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva ( scale, ascensori, stenditoi ecc.).


Onere della prova di esenzione a carico del contribuente

Ebbene, con l’ordinanza 21780/2018, la Cassazione ha chiarito che non deve essere l’amministrazione comunale a provare che un garage, un’autorimessa o altro immobile siano produttivi di rifiuti. Spetta al contribuente dimostrare che un immobile non sia soggetto al pagamento della Tari o che abbia diritto a un’esenzione o a un trattamento agevolato. Il comune, secondo quanto previsto dalla legge, si avvale di una presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria. La Cassazione ha precisato che compete al contribuente e non all’ente fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria e che non si può escludere il pagamento della tassa per la “mera destinazione dell’immobile ad autorimessa, in assenza del concreto accertamento dell’improduttività di rifiuti”. E’ necessario dimostrare che locali e aree sono inidonei alla produzione di rifiuti “per loro natura o per il particolare uso”.

Parcheggi sotterranei

Sempre in tema Tari, l’ordinanza 22124/2017 della Cassazione ha addirittura sostenuto che non sono esclusi dal prelievo neppure i parcheggi sotterranei. Questo perché la possibilità di produrre rifiuti non può essere esclusa dall’inesistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio. Secondo quanto sottolineato, “l’area del sottosuolo, adibita a posto auto, non è esente da tassazione, posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti, laddove, nella specie, l’inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, appare irrilevante, in quanto le aree a ciò utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva”.

Quando non scatta l’imposizione

Niente imposizione per i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione .La legge prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria: la sussistenza delle condizioni che fanno venir meno la presunzione di legge della potenziale produzione di rifiuti devono essere provate dal contribuente e riscontrabili da parte dell’amministrazione. Sono sottratti all’imposizione solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati. Non assume rilevanza anche la scelta soggettiva del titolare di non usare l’immobile. Secondo quanto più volte ribadito dalla Cassazione, anche gli immobili vuoti – ossia privi di allacci alle reti idriche, elettriche, o di mobili – sono soggetti al prelievo.

Agevolazione Tari

Anche nei casi in cui il servizio di raccolta dei rifiuti non venga svolto dall’amministrazione comunale o venga svolto in modo inefficiente, non c’è deroga al principio che tutti gli immobili devono essere tassati. Nel caso in cui vengano meno le condizioni che consentono di poter fruire del servizio, i contribuenti sono tenuti al pagamento del tributo, seppure in misura ridotta: in questi casi la tassa è dovuta in misura non superiore al 40%. Tale agevolazione spetta per il semplice fatto che il servizio non viene svolto secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

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Metodo Legale è un brand di Antonio Maria Manco, avvocato iscritto presso l'albo degli avvocati di Lecce, con studio in via Mazzini 48 – 73040 Aradeo (LE) – Italia, cod. fisc.: MNCNNM82B17D862X – P.IVA: 04535580759

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