Articolo a cura degli avv.ti Roberto Tarantino e Antonio Manco
Importante misura "Salva-Casa" nella legge di conversione al DL 18/2020. La norma dovrebbe operare d'ufficio ma non è affatto scontato.
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Con la legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, è stata aggiunta al c.d. decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) la norma di cui all’art. 54 ter, la quale prevede la sospensione fino al 30 ottobre 2020 di tutti i pignoramenti immobiliari eseguiti, o a ancora eseguire, sull’abitazione principale del debitore (incluse le pertinenze classificate C/2, C6 e C/7). In particolare, la norma ha previsto testualmente che:
“Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
In ragione del tenore letterale della richiamata disposizione, la sospensione troverà applicazione fino al 30 ottobre 2020 nei confronti di tutte le procedure esecutive immobiliari pendenti, o ancora da eseguire, e ciò a prescindere dal fatto che il creditore pignorante dell’abitazione principale sia la banca, altro soggetto privato o una pubblica amministrazione (es. Agenzia delle entrate: la quale, peraltro, anche prima di tale intervento, aveva già il divieto di pignorare l’abitazione principale in mancanza di determinate condizioni e, in ogni caso, per importi non superiori a € 20.000).
La misura in questione, anche se sembrerebbe dover operare d’ufficio, potrà essere interpretata in maniera differente a seconda dei vari uffici giudiziari. Pertanto, stante anche il delicato periodo in corso, è consigliabile per il debitore interessato formulare apposita istanza di sospensione ai sensi del suddetto art. 54 ter dinanzi al Giudice incaricato della procedura esecutiva, ciò al fine di superare possibili errori o potenziali interpretazioni restrittive della norma. D'altra parte il Tribunale di Lecce ha già dato incarico agli ausiliari addetti alle procedure di effettuare le dovute ricognizioni. Tuttavia già appaiono significativi i ritardi e le incertezze.
Ma cosa si intende per “abitazione principale”?
Le misure su richiamate presuppongono entrambe la corretta interpretazione del concetto di “abitazione principale”.
Tale concetto può ricavarsi dall’art. 13, comma 2, DL n. 101/2011, in base al quale: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Pertanto, affinché si possa qualificare un immobile “abitazione principale” e, conseguentemente, beneficiare delle misure di sospensione del pignoramento immobiliare di cui ai suddetti artt. 54 ter e 41 bis, dovranno ricorrere tre condizioni:
- il possesso e/o la proprietà dell’immobile (o altro diritto reale, quale ad esempio, l’usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica del soggetto e/o del suo nucleo familiare, così come risulta dall’anagrafe del Comune in cui risiede il soggetto e il nucleo familiare;
- la dimora abituale, intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Per Info: 349 696 9308
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