Molti degli atti esattivi notificati da parte degli Enti locali e ricevuti dal contribuente a gennaio 2020 potrebbero riguardare somme ormai prescritte
di Antonio Manco
Avvocato tributarista
Capita spesso che, per il recupero di imposte e tributi, le Amministrazioni procedano a notificare i propri atti al limite del tempo utile, vale a dire in prossimità delle scadenze previste per legge.

Ciò comporta un rischio per gli Uffici e, corrispondentemente, una possibile opportunità per il contribuente destinatario di avvisi di accertamento o cartelle esattoriali.
Problemi interpretativi si pongono in particolar modo in caso di spedizione a mezzo del servizio postale, allorché sia determinante stabilire se il perfezionamento della notificazione sia avvenuto al momento dell’invio del plico oppure alla data della ricezione dello stesso da parte del destinatario.
Nel caso delle notifiche a mezzo posta vige infatti il principio del cosiddetto doppio termine di notifica (Corte Cost., sent. n. 477/2002) secondo il quale vi sono due momenti perfezionativi della notifica a seconda che la si guardi dal punto di vista del notificante o da quello del destinatario.
La notifica si perfeziona, per il mittente, nel momento in cui consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, poiché è in quel momento che egli assolve il proprio dovere di comunicazione.
Per il destinatario, invece, la notifica si perfeziona quando riceve l’atto o è nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relata di notifica) perché è in quel momento che egli ne viene a conoscenza o ne potrebbe venire a conoscenza.

La Cassazione (Cass. sent. n. 9302/2012 e n. 26804/2013) ha però precisato che tale principio deve ritenersi applicabile solo quando i termini per la notifica degli atti tributari siano previsti a pena di decadenza e non anche quando siano previsti a pena di prescrizione del diritto di recuperare il credito.
In altri termini, se Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare una cartella entro un termine di decadenza, tale termine si considera rispettato anche se consegna l’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile e l’atto giunge a conoscenza del destinatario oltre il termine di decadenza suddetto.
Invece, se il termine di notifica viene previsto a pena di prescrizione, è necessario che la cartella giunga al destinatario entro tale termine.
Di conseguenza Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà consegnare il plico all’ufficiale l’ultimo giorno utile perché se dovesse essere recapitato al destinatario anche solo il giorno successivo, il termine di prescrizione si considererebbe ormai spirato con conseguente nullità della cartella.
Rilava dunque, ai fini del perfezionamento della notifica e della verifica del rispetto del termine di prescrizione del tributo, la data di ricezione dell’atto e non quella di spedizione.

Vedasi in proposito anche sentenza n. 726/01/16 pronunciata il 17/10/2016 dalla Commissione Tributaria provinciale di Campobasso, che ha accolto il ricorso del contribuente con la seguente motivazione :
“...Va osservato che il termine di prescrizione per il "bollo auto", ovvero l'accertamento del mancato pagamento della tassa, è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento”
“E’ pur vero che le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a dirimere divergenti posizioni sulla questione inerente i limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione, nelle rispettive sfere giuridiche del notificante e del destinatario, hanno affermato, con la sentenza 9 dicembre 2015, n.24822, il principio della scissione soggettiva della notificazione, che trova "la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità".
“Tuttavia siffatto principio, derivante dalla sent. 477/2002 della Corte Costituzionale, deve essere circoscritto agli atti processuali (ad es., la citazione), con sicura esclusione, dunque, degli atti recettizi, cui, invece, appartiene l'atto di che trattasi”.
In effetti sono proprio le SS.UU. a statuire nella sentenza appena richiamata, che: "quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica".
Nel caso di cartelle ed avvisi di accertamento siamo in presenza non di atti processuali, bensì di atti impositivi di natura sostanziale e, come tali, recettizi, sicché, per essi, non può valere alcuna scissione del termine di notificazione.
Ne deriva che, ai fini della prescrizione, l'unico termine da considerare è quello del giorno in cui il plico è giunto al destinatario.
La questione risulta ancora più interessante nel caso di notifica di avvisi da parte degli enti locali, come è sempre più diffusamente stabilito da parte della giurisprudenza tributaria.
Lo ha evidenziato, da ultimo, C.T.P. di Taranto n. 993/2019 del 16.05.2019, secondo la quale “La giurisprudenza, con indirizzo unanime, ha statuito, per gli avvisi di accertamento, che sono e restano atti amministrativi, ove notificati direttamente dagli Uffici Comunali senza avvalersi del tramite del messo notificatore comunale, non si verifica il principio della c.d. scissione della notifica
"… la notifica … dell'atto amministrativo produce i suoi effetti sempre e comunque nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui è consegnato all'Ufficio postale o all'ufficiale giudiziario".
"(cfr. CTP Taranto 2005/04/2018; CTP Taranto 648/2017; Cfr. Cass 9841/10;Corte Costituzionale 477/10; Cass. 9303/12· Cass. 15671/11, Cass. 17644/08)
Sulla stessa linea, vedansi anche CTP Abruzzo 942/2019, depositata il 14.11.2019; CTP Napoli del 13.12.2019; CTP Latina 249/2019.
In definitiva, attenzione alle date: ad esempio, laddove sia stato spedito a mezzo posta un avviso di accertamento per IMU relativa all’anno 2014, e tale atto sia stato consegnato al destinatario nel gennaio 2020, le somme in questione risulteranno prescritte, anche laddove la spedizione del plico sia stata effettuata prima del 31 dicembre 2019.
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